LA DONNA PER LA LEGGE VENETA: SPOSATA MA AUTONOMA, CON LA DOTE

UN FILO MAI SPEZZATO nei millenni se si pensa alla figura della donna paleo veneta  sepolta ad Este con un ricco corredo, commerciante in tessuti, e ad altre che, raffigurate nelle situle, tramettevano il potere di cui erano eredi, attraverso la "copula sacra", allo sposo che solo dopo poteva insediarsi sul suo trono di principe veneto e poi si studia il diritto veneto nel campo matrimoniale.
Edoardo Rubini, credo sia stato il primo studioso ad aver esaminato a fondo questa relazione: ecco quanto scrive a proposito della "dota" ossia la dote, di cui la sposa restava sempre la titolare. Lo sposo poteva amministrare la dote  a nome della moglie, ma in caso di vedovanza, il vincolo del matrimonio veniva "sciolto con una cerimonia apposita, e la vedova rientrava nel pieno possesso dei suoi beni.
"Essa, padrona di sé e capace di  obbligarsi, e di esercitare atti di commercio in nome proprio fin che era nubile, dopo maritata ha nel marito il naturale tutore .. non per questo si istituisce tra i coniugi una comunione dei beni.. il diritto patrimoniale della moglie si mantenne sempre distinto e fu assicurato da privilegio, cosicchè anche nel caso di confisca dei beni, la dote della donna, fin dai tempi più antichi, non soffrì di verun pregiudizio .. il marito riconosceva con atto formale i suo ammontare. garantito sui beni suoi"
LA VEDOVANZA
"L'atto simbolico, per ripristinare in pieno i diritti della vedova, ha il significato di un vero e proprio scioglimento di matrimonio, così nel fatto come nelle conseguenze giuridiche.
La vedova, o per essa il commissario o furnitor, prendeva per mano un terzo, il mediator quale rappresentante del defunto marito. Interveniva allora il fideiussore il quale, alzando ed abbassando la mano, li disgiungeva ad attestare che il vincolo matrimoniale non esisteva più.
La donna era ammessa a riprendere i suoi diritti verso i beni dotali, ma in caso di separazione, marito in vita, per colpa della moglie, le relazioni patrimoniali tr ai coniugi erano regolate da un libero accordo tra i due "attori"che in un atto privato regolavano le questioni di cuore e di interesse."

Estratti da "Giustizia Veneta" di Edoardo Rubini, ed Filippi, prima edizione.

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