LEGGE VENETA. PUNIRE I CRIMINALI, ANCHE IN ASSENZA DI LEGGE SCRITTA

Di Edoardo Rubini
I "capitoli" del 1232 attribuivano alla coscienza del giudice il potere di condannare i rei la di cui colpevolezza non fosse pienamente dimostrata e poteri analoghi nel caso in cui il fatto apparisse alla coscienza del giudice come un reato, nonostante la norma non ne facesse menzione.
Questi reati non previsti venivano valutati, peraltro,  in via analogica, alla stregua della coscienza sociale e del danno arrecato alle parti offese, irrogandosi una pena estraordinaria ...Per il caso di reato non chiaramente dimostrato il giudice procedeva per via induttiva e logica.
Questo dava al giudice veneto un grande potere, compensato da un controllo capillare del suo operato, da una burocrazia indipendente dai magistrati stessi, e dalla sanzione, sia pecuniaria che carceraria che lo colpiva, qualora agisse contro lo spirito di "carità, giustizia e buona fede" a che doveva animare il il suo operato, in ogni momento del suo delicato lavoro.

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